Il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance previsto dal D.Lgs. 13/2024 volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Si tratta di un accordo che interessa 4 milioni di lavoratori autonomi e piccole imprese e che consentirà loro di congelare le tasse per un periodo di 2 anni, in un tentativo di stabilire un rapporto più collaborativo tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria.

Il concordato preventivo biennale rappresenta un nuovo approccio fiscale che mira a promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA, cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e la volontà di supportare le imprese durante periodi economicamente difficili. Per il biennio 2024-2025 il 15 ottobre 2024 è il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e per l’adesione al concordato.

In un incontro avvenuto il 15 marzo 2024 con la Commissione degli Esperti incaricata dell’applicazione degli ISA, Sose e Sogei hanno illustrato i criteri specifici per il calcolo del reddito soggetto al Concordato Preventivo Biennale.

Per effettuare correttamente il calcolo delle imposte, è essenziale mantenere un’accurata traccia del fatturato imponibile. Per gestire in modo preciso gli aspetti finanziari e in conformità alla normativa, diventa indispensabile l’utilizzo di un software di fatturazione elettronica e di un software per il calcolo dei compensi completamente gratuito.

 

Chi può accedere al concordato preventivo biennale: i requisiti per le partite IVA

Possono accedere:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
  • i forfettari, che saranno inquadrati come appartenenti al settore di riferimento.

Il Concordato Preventivo Biennale, CPB, è previsto per il 2024 e 2025; per il 2024 è riferito al 2023 e ai due anni precedenti. Per ottenere l’ammissione al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare un criterio fondamentale: non devono avere debiti tributari, o nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.

 

Cause di esclusione dal concordato preventivo biennale

Non possono accedere al CPB i contribuenti con:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

 

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o a un  Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.

 

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

 

Concordato preventivo biennale: obblighi e vantaggi

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

La cessazione del concordato preventivo si verifica quando:

 

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
  • il contribuente cessa l’attività.

 

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

 

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
  • quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

 

Concordato preventivo biennale: procedura di calcolo, “pagella ISA” e piani di rientro

AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”.

I dati che scaturiscono da questa elaborazione dovranno essere forniti all’Agenzia delle Entrate dieci giorni prima della data di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (quando dovuta).

Sose e Sogei hanno illustrato i criteri specifici per l’elaborazione del reddito soggetto al Concordato Preventivo Biennale proposto dall’Agenzia delle Entrate:

 

  1. base imponibile del concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta 2023 (dichiarata dal contribuente con il modello ISA 2024)
  2. valutazione degli incrementi di reddito necessari per raggiungere un punteggio ISA positivo, considerando gli indicatori che risultano al di sotto della soglia sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi;
  3. analisi della redditività dell’ultimo triennio del contribuente verificando in particolare l’andamento del reddito operativo nell’esercizio dell’attività economica caratteristica (il rapporto tra il reddito operativo dell’anno di applicazione e la media determinerà un coefficiente di rivalutazione della base concordataria definita attraverso i dati Isa);
  4. rilevanza dei minimi settoriali, con particolare attenzione alla spesa relativa al lavoro dipendente nel settore di appartenenza come parametro minimo di redditività;
  5. analisi macroeconomica, con un’attenzione alle previsioni di aumento del PIL per l’elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025. Il reddito proposto sarà quindi rivalutato in base alle previsioni di crescita per quel periodo.

 

Nel caso in cui l’applicazione degli ISA per il 2023 non fornisca un risultato di piena affidabilità fiscale, il reddito proposto in sede di concordato terrà conto di tale condizione, andando a modulare il reddito per recuperare il gap di affidabilità fiscale.

In sostanza il reddito proposto sarà tale da raggiungere l’affidabilità fiscale piena durante il periodo di concordato, al fine di rendere “positivi” gli eventuali indicatori elementari ISA, sia quelli direttamente migliorabili, come ad esempio i ricavi per addetto, sia quelli migliorabili indirettamente come la durata delle scorte.

Mentre per i primi nella proposta di concordato verrà preso a riferimento il valore dell’ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della piena affidabilità dell’indicatore, per i secondi verrà determinata una quota aggiuntiva di reddito per massimizzare la valutazione di affidabilità sull’indicatore insufficiente.

La maggiore stima finale del reddito risultante verrà poi moltiplicata per un coefficiente benchmark, ottenuto dal rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili.

Il reddito calcolato per arrivare alla piena affidabilità fiscale rispetto a quello dichiarato dal contribuente verrà proposto agli aderenti con una sorta di “piano di rientro “, non in unica soluzione ma progressivamente attraverso l’adeguamento il primo anno con il 50% della proposta complessiva e con il restante 50% nell’anno successivo.

La proposta così formulata viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente entro cinque giorni dall’invio dei dati richiesti.

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Una volta ricevuta la proposta della definizione biennale del reddito, il contribuente sarà libero o meno di accettarla senza incorrere in possibili controlli. Coloro che accettano la proposta saranno tenuti a concordare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi (e Irap ove dovuta) relativi ai due periodi d’imposta del biennio.

 

Concordato preventivo biennale: il calendario fiscale 2024

Il calendario fiscale 2024 risulta essere il seguente:

  • 15 giugno 2024: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione l’applicativo software per l’acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta. Su tali basi informative, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta;
  • 31 luglio 2024: si procederà al versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 senza considerare la proposta di concordato;
  • 20 agosto 2024: si procederà al versamento di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello o.40%;
  • 15 ottobre 2024: sarà il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e per l’adesione al concordato;
  • 30 novembre 2024: in sede di versamento del secondo acconto 2024 si procederà al conguaglio tenendo conto dell’eventuale adesione al concordato.

 

Concordato preventivo biennale e regime forfettario

Anche i contribuenti forfettari riceveranno una proposta di concordato preventivo e potranno valutare un accordo vincolante legato al pagamento delle imposte che permetterà loro di congelare il pagamento delle imposte dovute per il futuro senza ricevere alcun controllo.

 

Il concordato preventivo 2024 non è biennale per i forfettari, ma è limitato ad una singola annualità ed in via sperimentale.

La possibilità di attendere fino al 15 ottobre 2024 per decidere se accettare o meno la proposta elaborata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate permette ai forfettari di annullare il rischio che il reddito proposto sia superiore a quello effettivo e avere un’imposizione fiscale invariata fino a tutto il 2025 conoscendo esattamente le somme dovute per il biennio.

Alla fine dell’anno, infatti, sarà chiaro quale potrà essere il risultato reddituale del periodo d’imposta. Confrontando quindi i propri dati con il reddito elaborato dall’Agenzia delle Entrate che formerà la proposta di concordato, i forfettari avranno la possibilità di valutare la convenienza o meno della proposta del Fisco.

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