E’ uno strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale.
Il ravvedimento operoso porta l’aliquota della sanzione dall’originale 30% del valore dell’imposta, ad un valore che va dallo 0,1% al 5%, in base al periodo in cui avviene il ravvedimento. Mediamente, si verserà il 3,75% dell’imposta se ci si ravvede entro un anno dall’omissione.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l’intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”. Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorrono utilizzare le modalità previste dal Comune. I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate